INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS,
FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
Il decreto Rilancio1, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi
in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di
installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici
Altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di
optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato
sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in
alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il cd.
Superbonus ma anche quelli:
• di recupero del patrimonio edilizio2
• di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti3 (cd. bonus facciate)
• per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
In particolare, il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute
per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente
indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici
plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari
In particolare, ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le detrazioni più elevate
sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di
interventi (cd. “trainanti”) di:
• isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o
dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente
indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua
calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento,
e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici
unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno
• interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del
decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus).
Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd.
“trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli
interventi trainanti precedentemente elencati:
• di efficientamento energetico6 rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti
dalla legislazione vigente per ciascun intervento (cfr. Tabella n. 1)
• l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui
all’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013.
6 Previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013
Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano
eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio
sismico, precedentemente elencati:
• l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici
indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993
• l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli
impianti solari fotovoltaici agevolati.
Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali
appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
INTERVENTI AGEVOLABILI
INTERVENTI PRINCIPALI O TRAINANTI
Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese
pari a:
• 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente
indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari
• 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari
• 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
• generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione
del 18 febbraio 2013
• generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche
• apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante
per funzionare in abbinamento tra loro
• sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria
(PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19
settembre 2011, pari almeno al 20%
• collettori solari.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
• 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
• 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici
unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
30.000 euro, per singola unità immobiliare.