Per effetto del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, dal 1° luglio 2010,
negli atti aventi ad oggetto la compravendita di beni immobili, devono obbligatoriamente essere riportati i seguenti elementi:
• l’identificazione catastale
• il riferimento alle planimetrie depositate in catasto
• la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di
fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Ove mancasse uno dei requisiti sopra riportati, la conseguenza sarebbe la
nullità dell’atto di compravendita.
Nell’atto notarile, dunque, il venditore dovrà
dichiarare la piena conformità tra la planimetria catastale e lo stato della casa.
La nuova disciplina ha come finalità quella di favorire l’aggiornamento delle
banche catastali, impedendo il trasferimento di fabbricati non denunciati al catasto
o non denunciati nella loro effettiva consistenza.
Se il venditore ha apportato modifiche rilevanti nell’immobile (ad esempio ha
cambiato il numero dei vani) dovrà, prima di procedere alla vendita, far adeguare
la planimetria catastale alla situazione vigente.
Per chi è interessato a comprare casa è utile rilevare la rendita catastale assegnata all’immobile per calcolare le imposte che bisognerà pagare.
A tal fine è possibile richiedere all’ufficio competente la visura catastale