L’Ape (attestato di prestazione energetica) ex certificazione energetica, contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile.
Per realizzare l’attestato di prestazione energetica (ex certificazione energetica), il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
Nel caso si debba vendere a la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l’Indice di prestazione energetica (Ipe) dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente, contenute nell’attestato di prestazione energetica.
Durante le trattative di compravendita o di locazione, venditori e locatori devono rendere disponibile al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’attestato di prestazione energetica .
Attestato di Prestazione Energetica (ex Certificazione Energetica) in caso di Vendita
In caso di vendita l’attestato di prestazione energetica dovrà essere consegnato all’acquirente, così come in caso di locazione al conduttore.
Il decreto 63/2013, poi convertito dalla legge 90/2013, ha introdotto l’Ape (attestato di prestazione energetica) al posto del precedente Ace (attestato di certificazione energetica) e ha sanzionato di nullità, in caso di mancata allegazione dell’Ape, a far tempo dal 6 giugno 2013, tutti i contratti di compravendita immobiliare (e pure di ogni altro contratto traslativo di immobili a titolo oneroso:
- permuta, conferimento in società, transazione, rendita, eccetera);
- i contratti di donazione e ogni altro atto traslativo di immobili a titolo gratuito;
- i “nuovi” contratti di locazione (vale a dire non i contratti che siano una proroga di precedenti contratti).
L’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica (ex certificazione energetica) è stato introdotto pena la nullità dell’atto stesso.
Si tratta di una nullità assoluta, che può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice; l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione.
In ballo, dunque, c’è il rischio di trovarsi in mano un contratto non effettivo, oltre al fatto che in caso di vendita il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3 mila euro e non superiore a 18 mila euro.
In caso di nuovo contratto di locazione il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è invece punto con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800.
A questo si somma poi la necessità di indicare nella pubblicità di vendita o affitto l’indice di prestazione energetica contenuta all’interno dell’attestato di prestazione energetica: in caso di mancata indicazione nei cartelli sono previste sanzioni amministrative.