Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 ha previsto che alcuni impianti posti negli edifici, indipendentemente dalla tipologia e dalla destinazione d’uso dei fabbricati e a prescindere dall’epoca di costruzione degli stessi, debbano essere installati a regola d’arte e mediante l’utilizzo di materiali
dotati di meccanismi di sicurezza.
Possono svolgere l’attività di installazione e realizzazione degli impianti le imprese abilitate e cioè iscritte al Registro delle Imprese Artigiane, i cui responsabili aziendali abbiano determinati requisiti di professionalità.
La conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza viene certificata nella dichiarazione rilasciata dalla ditta installatrice al termine dei lavori effettuati.
La disciplina in questione si applica agli impianti
posti all’interno degli edifici o delle relative pertinenze; in particolare, vi rientrano:
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
nonché impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere - impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione
di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione
dei locali - impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione
ed aerazione dei locali - impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili - impianti di protezione antincendio.